SCUOLA PRIVATIZZATA? NO GRAZIE! NO AL DDL APREA

SCUOLA PRIVATIZZATA? NO GRAZIE!
NO AL DDL APREA

Ma che razza di scuola è?

– Una scuola che si “governa” tramite un consiglio di amministrazione, diretto e gestito con poteri assolutistici dal dirigente scolastico e formato da 11 persone tra rappresentanti di docenti, genitori, studenti (nelle superiori con voto consultivo), degli enti locali, delle realtà culturali, produttive (che condizionerebbero la vita della scuola secondo i propri interessi, soprattutto se sono tra i finanziatori) e nessuna rappresentanza del personale ATA.

– Una scuola che può essere trasformata in fondazione e soggetta al condizionamento di chi la finanzia e la gestisce con la presenza nel consiglio di amministrazione, come se si trattasse di una SpA.

– Una scuola regionalizzata con il trasferimento a tali enti delle risorse umane (docenti e ATA) e dei beni e delle risorse finanziarie.

- Dove si lavorerà per chiamata diretta come in una ditta privata, senza la garanzia di un pubblico concorso nazionale, ma con un concorso di istituto.

– In cui i docenti non decidono neanche dell’offerta formativa, perché il piano elaborato dal collegio dovrà subire l’approvazione dell’onnipotente consiglio e dovrà soddisfare la richiesta prevalente delle famiglie.

– Con i docenti inquadrati per gradi come in un corpo militare e promossi al grado superiore, se lo vorrà il dirigente e il ministro delle finanze, che concederà i soldi.

– Con capi sottocapi e caporali.

– Sottoposti a periodica valutazione sull’attività svolta, documentata nel loro portfolio.

– Dove tra due insegnanti, a parità di ore lavorate ed anzianità di servizio, potranno esserci consistenti differenze di retribuzione, sulla base di un presunto merito attribuito da una commissione interna presieduta dal dirigente, con tutti i probabilissimi risvolti clientelari del caso.

– Dove il precariato sarà una condizione lavorativa permanente di tutti.

– Senza rappresentanza sindacale di istituto, le cui mansioni sarebbero svolte da più compiacenti associazioni professionali.

Quest’ obbrobrio non è la scuola della Costituzione!

Eppure tutto ciò, per quanto incredibile e orribile, è contenuto in un disegno di legge presentato da Valentina Aprea (viceministro dell’istruzione), attualmente in discussione in Parlamento.

il DDL Aprea è un colpo mortale alla Scuola Pubblica e ai diritti dei lavoratori

– Destruttura il carattere pubblico dell’istruzione statale.

– Elimina la libertà d’insegnamento

– Attacca la Costituzione.

– Infrange l’unicità della funzione docente istituendo gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali.

– Viola le regole generali per il reclutamento dei dipendenti pubblici.

– Svilisce il contratto nazionale.

Bisogna disinnescare subito questo pericolosissimo progetto attraverso una massiccia opera di controinformazione ed una mobilitazione generale e diffusa nelle Scuole e nel Paese

Il Forum Insegnanti

CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE
BENE COMUNE DI TUTTI I CITTADINI
FIRMA E DIFFONDI QUESTO APPELLO

PER ADERIRE firma on line collegandoti al seguente indirizzo:

http://www.foruminsegnanti.it/appello2009

da cui è possibile ,inoltre, scaricare i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni

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PER la SALVAGUARDIA della QUALITÀ della SCUOLA PUBBLICA

I genitori e i docenti riuniti nell’assemblea del 4 febbraio 2009, indetta dal Comitato scuola Grottarossa presso il teatro della Scuola media Castelseprio,

PER la SALVAGUARDIA della QUALITÀ della SCUOLA PUBBLICA

invitano I GENITORI

che iscrivono i figli alla classe prima DELLA scuola primaria

1.ad escludere i modelli con insegnante unico a 24 e/o 27 ore settimanali, modelli privi di tempo e di risorse, nonché di contenuti educativi (scrivendo NO sulle caselle delle opzioni escluse);

2.a indicare una sola opzione (se si scelgono in subordine altre opzioni vengono meno i termini di possibile ricorso):
- Tempo pieno a 40 ore con due insegnanti contitolari, le compresenze, la programmazione e la mensa, considerata come parte integrante del percorso educativo; oppure
- Tempo lungo a 30 o 31 ore con insegnanti contitolari, le compresenze, la programmazione e la mensa, come parte integrante del percorso educativo;

3.ad assicurarsi che la richiesta sia protocollata e allegata al modulo d’iscrizione e a riportare sulla propria copia il numero di protocollo.

con figli frequentanti classi successive alla classe prima

1.a chiedere il mantenimento dell’attuale assetto organizzativo orario e didattico delle classi già avviate (come stabilito nel patto stipulato tra genitori e scuola all’atto delle iscrizioni effettuate nei precedenti anni scolastici);

2.a chiedere il mantenimento delle compresenze, della programmazione e del tempo mensa sia nelle classi a tempo pieno che nelle classi a tempo lungo;

3.ad assicurarsi che la richiesta sia protocollata e allegata al modulo d’iscrizione e a riportare sulla propria copia il numero di protocollo.

I moduli da allegare a quello ufficiale fornito dalle scuole sono reperibili qui
http://comitatogrottarossa.wordpress.com/modelli-alternativi-iscrizioni/
o qui
http://comitatogrottarossa.wordpress.com/moduli-alternativi/

o presso i genitori del Comitato Grottarossa

Le copie dei moduli integrativi (recanti il numero di protocollo) potranno essere inviate alla Direzione Scolastica Provinciale, anche collettivamente, a cura del Comitato Grottarossa.

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Non Rubateci il Futuro insieme all’ONDA e ai precari alla manifestazione Fiom Fp a Roma

Comunuicato del Coordinamento Cittadino dei comitati per la scuola pubblica di Roma “non Rubateci il Futuro”

Il Coordinamento Non Rubateci il Futuro ha deciso di aderire alla
manifestazione Fiom Fp di domani 14 febbraio insieme all’Onda e ai Precari.
Appuntamento
alle ore 9:00 a p.le Aldo Moro per unirci al corteo che parte da Staz.
Tiburtina.

Sabato 14 mattina – riguardo alle iniziative messe in campo dai
coordinamenti è confermato l’Aperitivo Party per le ore 12:00 alla Iqbal
Masih, via Francesco Ferraironi 38. Confermata la presenza di Rainews24.
Portate i bimbi in maschera, se credete.

Sabato 14 pomeriggio ore 14:30 a pzza Esedra manifestazione nazionale dei No
Vat(ican). Nella piattaforma anche il rifiuto dei tagli alla scuola
pubblica, no ai finanziamenti alle private, difesa della laicità dello stato
e dell’insegnamento.

Paola De Meo

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Verbale dell’assemblea pubblica del Comitato Grottarossa sul tema “Iscrizioni all’anno scolastico 2009 2010

Il giorno mercoledì 4 febbraio 2009 alle ore 17:00 si è tenuta presso il Teatro nella Scuola Media di Largo Castelseprio, 11 un’ASSEMBLEA DEI GENITORI sul tema
“Iscrizioni all’Anno Scolastico 2009-2010.

Sono intervenuti all’assemblea i genitori di bambini delle tre scuole elementari dell’Istituto Comprensivo Castelseprio, alcuni di loro aderenti al Comitato Grottarossa, genitori della scuola elementare Baccano, e alcuni docenti invitati espressamente all’incontro.

Il grande quesito da parte dei genitori riguarda il concetto di TEMPO PIENO:

TEMPO PIENO GARANTITO?
DEFINITIVAMENTE ABOLITO?
DIVERSO DALL’ATTUALE?

La finalità dell’assemblea è stata illustrata da due genitori appartenenti al Comitato Grottarossa Silvia Amato e Anna De Santis:
informare i presenti e tramite loro più genitori possibili sull’importanza delle iscrizioni al prossimo AS 2009-2010 che, appena iniziate e fino al 28 febbraio, costituiscono il momento decisivo per far sentire il dissenso da quanto contenuto nel decreto legislativo.

Prende la parola la docente della Scuola Grottarossa Annalisa Penzo che illustra l’importanza della compresenza degli insegnanti nell’orario scolastico, compresenza che permette l’effettuazione dei laboratori, l’ascolto finalizzato alla crescita degli alunni, le uscite e le gite.
Il concetto è ripreso e rafforzato dal docente Antonio Cucinella appartenente al Coordinamento Cittadino “Non rubateci il futuro” che sottolinea la ricchezza che discende dalla diversità della specializzazione, delle esperienze e del carattere dei due insegnanti titolari di una classe. Il gioco di squadra con cui guideranno la classe renderà possibile il coinvolgimento di tutti gli alunni consentendo anche ad uno dei due insegnanti di raggiungere quegli alunni che l’altro insegnante non sarà riuscito a coinvolgere.
Prosegue illustrando come il decreto discenda dal taglio della Finanziaria di 7,8 Miliardi di Euro che in tre anni porterà alla riduzione del numero di docenti. Rispetto alla drastica riduzione di ore delle scuole materna ed elementare ventilata all’uscita della Legge Gelmini il governo è tornato indietro non garantendo tuttavia i modelli didattici attuali. In particolare dietro le 24 e le 27 ore non si intravede un progetto formativo valido.
I modelli formativi validi – sull’esperienza degli ultimi decenni – tra cui scegliere al momento dell’iscrizione sono le 30 o le 40 ore settimanali con due insegnanti contitolari, con la compresenza, la programmazione e la mensa considerata come parte integrante del percorso educativo.

Seguono spiegazioni sui moduli di iscrizione alla Prima Elementare – in allegato: quelli proposti dalla maggior parte degli Istituti Scolastici non sono stati adattati all’offerta della singola scuola e riportano tutti i moduli orari previsti dal decreto e non quelli previsti dai POF. E’ opportuno quindi , essendo esplicitamente il modulo di iscrizione proposto dalle scuole, indicativo, presentare una domanda di iscrizione che riporti SOLTANTO orario e conseguente percorso formativo che riteniamo adatto al figlio che stiamo iscrivendo. Per esempio nel POF della Scuola Elementare Grottarossa è previsto soltanto il Tempo Pieno ma le domande di iscrizione mandate dal Ministero e non modificate in base alla Scuola riportano le 40, le 30, le 27 e le 24 ore con richiesta di dare anche un ordine di preferenza – per l’ordine di preferenza si suggerisce di dare una preferenza assoluta identificata con un SI (non una croce) e sulle opzioni che non scegliamo scrivere NO.

E’ opportuno che anche per le classi successive alla Prima Elementare si riconfermi il modello educativo scelto in Prima. Si illustra anche il modulo adattato per la riconferma – in allegato.

Con le richieste dei genitori formulate correttamente e consapevolmente si arriverà alla creazione dell’organico scolastico e successivamente il Governo si esprimerà sulla composizione dell’organico.

Numerose domande da parte dei genitori su alcuni aspetti pratici alle quali il docente risponde.

Si concorda che le rappresentanti delle varie classi raccolgano le riconferme sulle compresenze nelle attuali prime, seconde, terze, e quarte. Viene ribadito che il voto numerico mortifica l’autostima dei bambini.
Alle ore 18,30 viene sciolta l’assemblea.

Il Segretario Il Presidente
Roberta Tosi Andrea Cambilargiu

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Il testo del Ricorso al TAR del Lazio in difesa della scuola pubblica e contro la legge 133

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Ricorrono il Coordinamento Genitori Democratici – Onlus in persona del Presidente p.t., prof. Angela Nava Mambretti, con sede in Roma, alla via Cardano 135, Cod. Fisc. 80421880586, il C.I.D.I. – Centro di Iniziativa Democra­ti­ca degli Insegnanti, in persona del Presidente p.t., prof. Maria Sofia Toselli, con sede in Roma, alla Piazza Sonnino 13, Cod. Fisc. 80410150587, il 126° Circo­lo Didattico di Ro­ma, con sede in Roma, alla via Ferraironi 38, in persona del Dirigente Scolastico p.t., prof. Simonetta Salacone, Cod. Fisc. 80259170589, tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dall’avv. Riccardo Marone con cui elett.te domiciliano in Roma alla via Sicilia 50 (studio avv. Luigi Napolitano)
per l’annullamento:
a) del D.M., di data e numero che non si conoscono, di approvazione del Piano Programmatico per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico, di cui all’art. 64, comma 3, D.L. n. 112/08 (convertito con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133)
b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente.

F a t t o
Con decreto legge in data 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, sono state approvate misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanziaria e la perequazione tributaria.
L’art. 64 del predetto D.L. 112/08, recante disposizioni in mate­ria di organizzazione scolastica, ha previsto, più in particolare, che “ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docen­te, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili”.
Il legislatore ha, poi, demandato al Ministro dell’Istruzione il compito di attuare il programma appena illustrato, mediante l’approvazione di un “piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una mag­giore efficacia ed efficienza al sistema scolastico” (art. 64, com­ma 3, D.L. n. 112/08).
Al comma 4, infine, l’art. 64 cit. ha demandato ad una serie di regolamenti, da attuarsi ai sensi dell’art. 17 della L. n. 400/88, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, l’attuazione del predetto Piano programmatico.
Con il decreto ministeriale impugnato il Ministro dell’Istruzione ha approvato il Piano programmatico di cui al predetto art. 64 D.L. n. 112/08.
Tale Piano è illegittimo per i seguenti

M o t i v i
1. Violazione dell’art. 117, 3° e 6° comma della Co­stituzione.
L’art. 64 del decreto legge 25.6.2008 n. 112, convertito con mo­dificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133, avente ad oggetto dispo­sizioni in materia di organizzazione scolastica, ha previsto una serie di norme per un’ulteriore qualificazione dei servizi scola­stici ed una piena valorizzazione professionale del personale do­cente.
Questa la finalità dell’articolo, individuata nel comma 1.
Per realizzare tale finalità il 3° comma del medesimo articolo prevede che il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ri­cerca, sulla base di un complesso procedimento, predisponga un “piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumenta­li disponibili”.
Tale Piano è oggetto, appunto, della presente impugnativa.
La palese natura regolamentare del Piano impugnato lo rende sicuramente illegittimo per la semplice considerazione che l’art. 117, 6° comma, della Costituzione esclude che nelle materie di legislazione concorrente lo Stato abbia potere regolamentare.
E che si sia palesemente in materia di legislazione concorrente è certificato dallo stesso titolo dell’articolo 64 che detta “disposi­zioni in materia di organizzazione scolastica”.
Sul punto occorre precisare che il riparto di competenze, pre­visto dall’art. 117 della Costituzione, nella sua formu­lazione ori­ginaria, attribuiva alle Regioni la sola competenza in materia di istruzione arti­giana e professionale ed in materia di assistenza scolastica, appartenendo ogni altra competenza allo Stato.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia dell’istruzione forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma Cost.) ed allo Stato è rimessa la sola competenza esclusiva in materia di “norme generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n).
Con la conseguenza che in materia di organizzazione scolastica, lo Stato, ai sensi dell’art. 117, III co. ultimo periodo, può limitarsi a dettare i principi fondamentali, ma non può certa­mente incidere con norme di dettaglio sulla organizzazione sco­lastica e sulla distribuzione interna del personale scolastico, la cui disciplina è di compe­tenza esclusiva delle Regioni.
La questione è stata, peraltro, oggetto di un intervento della Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi ha chiarito che “una volta attribuita l’istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall’art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla com­petenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete sco­lastica, tuttora di com­pe­tenza regionale” (cfr. Corte Cost. 13.1.2004 n. 13)
Ma del resto già con riferimento alla normativa costituzionale precedente alla riforma del titolo V, la Corte Costituzionale con sentenza n. 376 del 10-23.7.2002, aveva chiarito che in materia di organizzazione scolastica lo Stato può dettare solo principi fondamentali e che tutta la legislazione di dettaglio spetta esclusivamente alle Regioni.
Appare evidente, quindi, la violazione dell’art. 117 della Costi­tu­zione, che prevede che solo in materie di legislazione esclusiva, la potestà regolamentare spetta allo Stato, mentre in ogni altra materia la potestà regolamentare spetta alle Regioni.
E poiché come si è detto siamo nell’ambito di una materia di legislazione concorrente è evidente che lo Stato non ha alcun potere regolamentare, potendosi limitare solo ed esclusiva­mente a dettare i principi fondamentali.
2. Illegittimità costituzionale dell’art. 64, 3° comma del d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133, in relazione all’art. 117, 3° e 6° comma, Cost.
In via gradata si solleva la non manifesta infondatezza della que­stione di legittimità costituzionale dell’art. 64, 3° comma, per violazione dell’art. 117, 6° comma, della Costituzione che recita che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo ed esclu­si­vamente nelle materie di legislazione esclusiva e che in materia di legislazione concorrente tale potestà spetta esclu­si­vamente alla Regione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 76 Costi­tu­zione. Violazione del giusto procedimento di legge. Illogicità.
L’art. 64 del D.L. 112/08 prevede uno strano ed abnorme proce­dimento, che rende di per sé illegittimo il Piano nel momento stesso in cui viene adottato.
Ed, infatti, l’art. 64, 4° comma, prevede che il Piano debba con­tenere tutta una serie di criteri di modificazioni della legisla­zione vigente, che saranno poi specificati in regolamenti di at­tuazione, sulla base dei criteri individuati dalla legge, anticipan­do, quindi, un potere abrogativo che è dubbio che possano avere i regolamenti attuativi, ma che certamente non può avere il Piano.
Fino a che non verranno approvati i regolamenti di attuazione del 4° comma, e quindi, non si è ancora arrivati ad una fase di delegificazione, un atto amministrativo (come è il Piano) non può che rispettare la legislazione vigente, nel mentre, con il complesso ed anomalo procedimento legislativo innanzi descrit­to, si è previsto che proprio il Piano debba contenere i criteri per l’abrogazione e la modificazione della legislazione vigente.
Con la conseguenza che, sulla base di questo assurdo procedi­mento, il Ministero si è trovato nelle condizioni di approvare un Piano contrastante con la legislazione esistente; legislazione esistente che sarà abrogata, se lo vorrà e se lo potrà essere, solo una volta che saranno approvati i regolamenti di attuazione.
4. Illegittimità costituzionale dell’art. 64, 3° e 4° comma del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modi­ficazioni nella legge 6.8.2008 n. 133 per violazione degli artt. 3, 70 e 76 costituzione.
I commi 3 e 4 dell’art. 64 , come abbiamo già detto, prevedono che il Piano – e cioè un atto amministrativo – deve contenere i criteri per la modificazione della legislazione esistente.
Sempre l’art. 64, poi, prevede che i regolamenti di attuazione della delegificazione, adottati in attuazione del Piano, possono avere contenuto modificativo delle disposizioni legislative vi­genti.
E con ciò palesemente violando i principi dell’ordinamento in materia di gerarchia delle fonti, di modificazione ed abroga­zione della legge, così come individuati, peraltro, dall’art. 17 della legge 23.8.1988 n. 400.
E la violazione è duplice.
Da un lato, ovviamente, la legge 400/88 prevede che è la legge a dover contenere le norme generali regolatrici della materia mentre, nel caso in esame, tali norme sono contenute nel Piano e nei decreti di attuazione (che sono decreti di attuazione del piano e non della legge).
Ma l’altro aspetto inquietante è che, ovviamente, nei processi di delegificazione la legge 400/88 prevede espressamente che la norma disciplinante la delegificazione debba individuare quali siano le norme di legge che si ritiene abrogare.
E ciò è evidente in quanto solo il Parlamento può spogliarsi di un proprio potere.
Tutto ciò nel caso in esame non c’è, perché il legislatore si è li­mitato a prevedere che il Piano – e cioè un atto amministrativo – individui quali sono le norme da modificare e da abrogare.
Con la conseguenza che i decreti attuativi modificheranno le norme senza, quindi, che vi sia alcuna abrogazione espressa pre­vista dalla legge statale. Abrogazione espressa indispensabi­le, invece, per poter operare la delegificazione di una materia.
È il legislatore a dover stabilire che in quella materia vuole pri­varsi del proprio potere legislativo, non potendo certamente rin­viare ad un atto amministrativo (il Piano programmatico oggi impugnato) l’individuazione delle norme che si intendono even­tualmente modificare.
Se è pur vero che il procedimento previsto dalla legge 400 è un procedimento legislativo stabilito da legge ordinaria è altrettan­to ovvio che la sua modificazione deve avvenire secondo criteri di logicità e nel rispetto dei principi costituzionali.
Orbene, il procedimento previsto dall’art. 64 è del tutto illogico in quanto si inserisce tra legge e procedimento di delegifica­zione l’approvazione di un atto amministrativo – il piano di cui al 3° comma dell’art. 64 – che, se vuole avere contenuto mo­dificativo, deve essere necessariamente in violazione dell’attuale legge, ma non può esserlo per la sua natura di atto amministra­tivo.
Ma vi è di più perché, addirittura, i decreti di delegificazione non sono finalizzati all’attuazione della legge, ma sono finalizza­te all’attuazione di un Piano e, cioè, di un atto amministrativo.
Solo dopo il processo di delegificazione poteva, viceversa, preve­dersi una pianificazione di carattere non legislativo.
L’inversione del procedimento e l’inserimento di un atto am­ministrativo nell’ambito del processo legislativo di delegifica­zione rende di per sé illegittimo l’atto amministrativo e, co­munque, rende non manifestamente infondata la questione di costituzionalità che qui espressamente si solleva dell’art. 64 , 3° e 4° comma del d.l. 112/08 in relazione agli artt. 3, 70 e 97 della Costituzione.
5. Ulteriore Violazione dell’art. 117, iii comma, cost..
La decisione di delegificare la materia di cui all’art. 64, IV comma, attraverso il Piano e i regolamenti rende del tutto illegittime le norme delegificate per la semplice ragione che è lo stesso Legislatore a qualificare queste norme non come norme di principio ma come norme di dettaglio come tali pacificamente di competenza delle Regioni.
Come ha chiarito la Corte Costituzionale con sentenza n. 376 del 10’-23.7.2002, peraltro riguardante l’originario testo del Titolo V della Costituzione, «la delegificazione è in grado di introdurre un elemento di chiarezza: mentre in presenza di norme tutte legislative poteva sussistere il dubbio circa la loro natura di principio o di dettaglio, vincolante o cedevole, in presenza di norme regolamenterai non può sussistere dubbio alcuno sull’assenza di ogni loro carattere di norme di principio».
Con l’ulteriore precisazione che se più volte la Corte Costituzionale ha salvato la legislazione statale di dettaglio, in base al principio di cedevolezza, affermando che esse hanno in vigore fin tanto che le Regioni non legiferano nella materia è evidente che il principio di cedevolezza non può valere in presenza di norme regolamentari.
É questo quindi un ulteriore profilo di incostituzionalità della Legge.
6. Violazione art. 64 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133.
Il Piano impugnato, poi, è anche illegittimo nei suoi contenuti.
Innanzi tutto esso disciplina l’ordinamento della Scuola d’in­fan­zia e tale previsione è illegittima, poiché l’art. 64 del D.L. n. 112/08 non menziona affatto la Scuola d’Infanzia tra gli obiettivi della riforma, limitandosi ad incaricare il Ministro dell’Istruzione di redigere un Piano programmatico per il miglioramento dei servizi scolastici, senza prevedere la revisione degli orari e dei cicli didattici nella scuola di infanzia.
Il Piano, poi, prevede illegittimamente l’abrogazione dell’art. 1, comma 630, della legge 289/2007, abrogazione che, certo, non può essere contenuta in un atto amministrativo, ma deve avvenire per legge.
Ma, a ben vedere, vi sono anche ulteriori elementi che dimo­stra­no che l’art. 64 cit. non fa alcun riferimento alla Scuola di in­fan­zia.
In primo luogo vi è da dire che la norma de qua si riferisce all’ordinamento scolastico; e la Scuola di infanzia non vi ha mai fatto parte, costituendo una Istituzione del tutto autonoma e diversa dalla Scuola primaria.
Ciò è ulteriormente confortato dal fatto che l’art. 64 cit. usa termini quali “piani di studio”, “curricoli” e “quadri orari” che certamente non hanno nulla a che fare con l’attuale ordina­men­to della Scuola di infanzia.
È evidente, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione dell’art. 64 D.L. n. 112 cit. in quanto, come visto, non vi era alcuna indicazione legislativa, che consentisse al Ministro di intervenire anche sul settore della Scuola di in­fanzia.
Non vi è alcuna norma legislativa che consenta al Ministro di inserire nel Piano norme che comportano la modifica dei cicli didattici delle Scuole di infanzia, per cui giammai il Ministro avrebbe potuto adottare un atto regolamentare, che dispone la variazione degli orari di tali istituti.
7. Violazione art. 64 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133. Viola­zione dell’art. 4 del D.L. 1.9.2008 n. 137, convertito in legge 30.10.2008 n. 169.
Il Piano attuativo eccede la delega conferitagli dall’art. 64 D.L. n. 112/08, come integrato dall’art. 4 del D.L. n. 137/08, anche nella parte in cui incide sull’ordinamento didattico della Scuola primaria, intervenendo sull’organizzazione dei moduli, soppri­mendola e sostituendola con un modello didattico operante con un maestro unico, cui è assegnata una cat­te­dra di 24 ore set­ti­manali.
Accanto agli originari obiettivi di razionalizzazione scolastica, previsti dall’art. 64 cit., l’art. 4 del D.L. n. 137/08 (conv. in L. n. 169/08) ha previsto che “nell’ambito degli obiettivi di raziona­lizzazione di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo arti­colo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore setti­manali, Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigen­ze, correlate alle domande delle famiglie, di una più ampia articolazione tempo-scuola”.
La norma citata non prevede affatto l’estensione generalizzata del maestro unico a tutte le classi della scuola primaria, tanto è vero che si prevede, nei regolamenti da adottare successiva­mente, di tenere comunque conto delle esigenze delle famiglie, in relazione ad una più ampia articolazione tempo-scuola.
Nel Piano impugnato, invece, è chiara l’intenzione del Ministro di provvedere alla introduzione del cd. maestro unico ed alla sostituzione del precedente modulo didattico, basato su un tre maestri per due classi .
Tanto si rileva dal fatto che il Piano indichi l’affidamento delle classi al maestro unico come criterio di scelta privilegiato e che tutte le previsioni in ordine alle riduzioni di organico sono formulate tenendo presente l’estensione di tale modello di­dattico a tutte le classi della scuola primaria.
In definitiva, quindi, il Piano prevede una progressiva riduzione degli organici del personale docente attraverso la generale ap­plicazione del modulo del maestro unico all’intero ciclo di­dat­tico della Scuola primaria, senza che ciò sia assolutamente auto­rizzato da alcuna norma di legge.
Anche sotto tale profilo, pertanto, è evidente l’illegittimità del Piano che incide sull’ordinamento scolastico ben oltre i limiti che gli sono stati assegnati dalla legge.
P.q.m.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso
Avv. Riccardo Marone

Gelmini*giupy*ww
L’anno 2009 il giorno del mese di gennaio, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, il sottoscritto avv. Riccardo Marone ha notificato, ai sensi dell’art. 7 della legge 21.1.1994 n. 53 (a tanto auto­rizzato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Na­poli adottata nella seduta del 2.12.2003), previa iscrizione al n. ….. /2009 del proprio registro cronolo­gico, il ricorso che precede mediante spedizione di copia conforme all’originale in plico racc., dall’Ufficio Postale di Napoli al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi

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Iscrizioni anno scolastico 2009 – 2010

Schede analisi commento e indicazioni della FLC – Federazione Lavoratori della Conoscenza

Dal sito www.flcgil.it 2

Presentazione

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 15 Gennaio 2009 la Circolare Ministeriale n.
4, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado,
per l’anno scolastico 2009-2010.
Si è così  aperta formalmente la fase delle iscrizioni, peraltro ritardata di un mese, in
una situazione d’incertezza e di confusione,  dovute alle scelte irresponsabili del
Governo che vuole distruggere la scuola pubblica con tagli pesantissimi che
determinano il peggioramento della qualità dell’offerta formativa attraverso riduzioni
pesantissime degli organici, la cancellazione delle positive esperienze didattiche e
pedagogiche, il ridimensionamento e l’impoverimento del tempo scuola.
La circolare sulle iscrizioni recepisce integralmente i contenuti dei regolamenti
attuativi  dell’art. 64 della legge 133/08 e della legge 169/08 con una evidente
forzatura nella certezza del diritto, in quanto l’iter di approvazione dei regolamenti non
è ancora concluso.

Noi ribadiamo che compete alle scuole il compito di decidere il tipo di offerta,
utilizzando tutti gli strumenti dell’autonomia, sancita nella Costituzione.
Non ci rassegneremo mai alla privatizzazione della scuola italiana ed a una sua
riduzione ai minimi termini, perché vogliamo un sistema nazionale che garantisca
realmente l’apprendimento  per tutte e per tutti, bambine e bambini, adolescenti e
adulti.
Per queste ragioni le iscrizioni diventano una scadenza importante che deve essere
basata su scelte consapevoli e responsabili delle scuole e sul ruolo delle famiglie nelle
richieste di spazi temporali distesi,  adeguati qualitativamente e quantitativamente
all’apprendimento, all’approfondimento e al recupero.
Il tempo scuola deve continuare ad essere considerato come tempo ricco e aperto,
per l’accoglienza, l’accettazione delle diversità, la valorizzazione delle identità e
garanzia del successo formativo.
Bisognerà quindi operare scuola per scuola per offrire ai genitori e agli alunni le
migliori condizioni possibili  di offerta formativa.
Con queste schede vogliamo fornire indicazioni utili per una corretta interpretazione
delle norme ma anche uno strumento d’iniziativa politica a disposizione delle Rsu,
degli organi collegiali,  dei dirigenti scolastici, delle famiglie e delle istituzioni locali per
riaffermare nel concreto il diritto universale all’educazione come condizione necessaria
per lo sviluppo civile e democratico del Paese.

Domenico Pantaleo
Segretario Generale della FLC Cgil
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SCUOLA DELL’INFANZIA

IL CONTENUTO
La circolare sulle iscrizioni richiama l’offerta pluralistica che si configura sul territorio attraverso
opportune collaborazioni fra Uffici scolastici regionali, Regioni ed  Enti Locali. Tali sinergie
mirano alla generalizzazione territoriale della scuola dell’infanzia, alla razionalizzazione
dell’offerta educativa valorizzando le risorse disponibili, alla disponibilità di risorse e servizi a
sostegno dell’attuazione dell’offerta educativa, al controllo delle doppie iscrizioni.

Iscrizione
Possono iscriversi:
! le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2009;
! è consentita l’iscrizione anche alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il
30 aprile 2010.
L’ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro aprile il 30
aprile2009) è subordinata alle seguenti condizioni:
” la disponibilità dei posti,
” l’accertato esaurimento delle liste di attesa,
” la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e
tali da rispondere alle specifiche esigenze  di bambini inferiori ai tre anni,
” la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i
tempi e le modalità di accoglienza.
Nel caso il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili hanno priorità di
accoglienza le domande delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni entro il 31
dicembre 2009

Anticipi
Per i bambini al di sotto dei tre anni si fa riferimento agli incontri e alle consultazioni in corso
con l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per soluzioni specifiche sugli aspetti di
gestione, ricordando che nelle scuole statali gli anticipi sono subordinati alla disponibilità di
organico.

“Le Sezioni Primavera”
Facendo riferimento alle domande e alle esigenze delle famiglie si annuncia la promozione di
iniziative da parte del Ministero dell’istruzione per proseguire, collaborando con le Regioni ed
Enti Locali, l’esperienza delle “sezioni primavera” – sempre che sussistano le condizioni per la
loro attivazione.

L’iscrizione nei Piccoli Comuni, Isole e Territori Montani
In tali realtà territoriali,  se non esistono servizi  educativi per i bambini da zero a tre anni e vi
sono  sezioni di scuola dell’infanzia composte da un numero di bambini inferiore al massimo
previsto, è consentita straordinariamente l’iscrizione di bambini dai due ai tre anni – di norma
non più di tre. Per il loro inserimento è necessario che sussistano condizioni di fattibilità e
progetti specifici da realizzare con i comuni interessati. Si precisa,  inoltre, che in questi casi
specifici non si da luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L’orario di Funzionamento
La scuola dell’infanzia funziona normalmente per 40 ore settimanali con due docenti per
sezione. Possono funzionare, su richiesta delle famiglie, sezioni con orario antimeridiano o con
un tempo scuola fino a 50 ore settimanali. Tenendo conto delle disponibilità di organico e
ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa della scuole, si prevede la costituzione di
sezioni omogenee per età e per orario richiesto.

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IL NOSTRO GIUDIZIO
La circolare conferma la volontà di ricondurre il primo  segmento del sistema di istruzione ad
un luogo di mera assistenza per bambini da 2 ai 6 anni, senza offrire loro le dovute opportunità
sul versante delle relative e specifiche attività educative e didattiche, così diverse per le
diverse fasce di età.
Il ritorno agli anticipi, previsto peraltro dallo schema di regolamento non ancora in vigore – di
cui noi giudichiamo, quindi, illegittimo il ripristino attraverso la circolare -  azzera decenni di
esperienze supportate da ricerche e studi in campo pedagogico/didattico e maturate attraverso
anni di sperimentazioni e buone pratiche che hanno reso la nostra scuola dell’infanzia tra le
migliori al mondo.
Restano tutte le nostre critiche agli anticipi nonostante le piccole modifiche introdotte nella
circolare, come la precisazione che la frequenza dei bambini anticipatari non avviene
contestualmente con l’inizio delle attività, ma con modalità temporali decise dal collegio dei
docenti. O come il riferimento all’autonomia didattica ed organizzativa delle scuole quando si
indica che si dovranno costituire sezioni omogenee per età e orario scelto. Con gli anticipi da
una parte si cancellano la storia e l’identità della scuola dell’infanzia, collocandola di fatto fuori
dal sistema di istruzione, dall’altra si obbligano bambini piccolissimi a vivere in ambienti
inadatti alle loro esigenze sia sul versante educativo – senza personale appositamente formato
- che logistico.
Sulle sezioni primavera riaffermiamo le critiche alla loro confusa gestione. Oggi questa
esperienza, finanziata con poche risorse nazionali – integrate da quelle regionali – vede il Miur
del tutto esautorato nel suo ruolo di verifica del rispetto dei criteri per la sua attivazione e
gestione. Il richiamo che si fa nella circolare al rapporto con Regioni ed Enti Locali non
chiarisce nulla circa le proposte necessarie per una attuazione corretta ed una distribuzione
equa del servizio sul territorio (oggi in gran parte assegnata, senza controllo sociale, alle
scuole paritarie). Anche l’iscrizione nelle piccole e/o disagiate realtà territoriali dei due/tre
bambini – “di norma” – al di sotto dei tre anni è una possibilità che non dà nessuna garanzia
alle famiglie che chiedono la certezza di un servizio educativo per i loro figli. Nulla si dice,
infatti,  nel caso in cui le iscrizioni siano superiori al numero massimo di alunni, ma si  precisa
solo che non si procede a costituire nuove sezioni.
Il coordinamento e la collaborazione con gli Enti Locali è un altro bluff del governo, visto che
senza risorse non si possono mettere a disposizione quei servizi a supporto dell’offerta
educativa, come la mensa e i trasporti, che garantiscono un tempo scuola omogeneo sul
territorio nazionale. In particolare nel mezzogiorno del paese le scuole sono costrette a ridurre
l’offerta formativa, imponendo alle famiglie di scegliere per necessità un tempo scuola ridotto.
Lo Stato, di fatto, rinuncia al suo ruolo di garantire la generalizzazione della scuola
dell’infanzia, propone soluzioni confuse ed irrealizzabili,negando il diritto ad una scuola
pubblica e di qualità, a partire dall’infanzia.

CHE FARE?
Invitiamo i Collegi dei docenti, nell’esercizio pieno della loro autonomia,  a  respingere gli
anticipi attraverso delibere che chiariscano la loro inapplicabilità sia sul versante didattico,
pedagogico che logistico, ma anche perché la loro reintroduzione non ha avuto, ad oggi,
nessun via libera dagli organi competenti (parere della Conferenza Unificato Stato-Regioni e
Consiglio di Stato). I docenti possono anche promuovere, forti della loro autonomia, incontri
preliminari alle iscrizioni con le famiglie dei bambini interessate alle iscrizioni alla scuola
dell’infanzia – compresi gli  anticipatari – per illustrare il POF definito all’inizio di questo anno
scolastico,  illustrando le opportunità che garantiscono un tempo disteso, quale quello normale
delle  40 ore, un percorso didattico e pedagogico a misura di bambina e bambino  e nel
rispetto dei suoi tempi di maturazione e di crescita, informando i genitori sulle difficoltà che
comporta un ingresso forzato alla scuola dell’infanzia per i bambini più piccoli portatori di
specifiche esigenze.
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SCUOLA PRIMARIA

IL CONTENUTO
Le classi prime
Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4
della Legge 169/08,  e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a
30 ore nei limiti dell’organico assegnato.
Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore,
garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse
eventualmente disponibili.
All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di
priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario. Sulla base di tali preferenze, le istituzioni
scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o
di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo
scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).

Le classi successive alla prima
Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico 2009-2010,
secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:

a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1 del
D.Lgs. n. 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del
medesimo articolo ma senza compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di
cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze,
assicurando comunque l’assistenza alla mensa.

Anticipi
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima
classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.
Nei confronti delle bambine e dei bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione
debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace
inserimento.
Gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere un  esame di idoneità prima
dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Per l’anno
prossimo tale possibilità è consentita solo ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2009.

IL NOSTRO GIUDIZIO
Noi siamo contrari alla distruzione dell’attuale modello orario ed organizzativo della scuola
primaria ed al ritorno ad un  passato che in alcun modo risponde alle esigenze educative di una
società profondamente cambiata.
La circolare sulle iscrizioni prefigura la stravolgimento della scuola elementare:  già dal
prossimo anno cambierà tutto, per tutte le classi e non solo per le prime, con un serio
problema rispetto alle famiglie, che si vedranno cambiare nella sostanza il modello a suo
tempo prescelto per tutta  la durata della scuola primaria.
L’unica differenza consiste nel fatto che le classi prime dell’anno prossimo e poi a seguire tutte
le altre, dovrebbero funzionare preferibilmente con 24 ore settimanali, con un “maestro
unico” che sarà tale solo in via teorica e solo per alcune classi, dato il taglio degli organici e la
scomparsa delle compresenze, che produrranno la difficoltà a garantire la continuità didattica
(lo stesso insegnante su più anni); la presenza di più insegnanti che dovranno completare il
proprio orario di servizio su più classi; in ogni caso più insegnanti nelle 24 ore, in presenza di
insegnanti di Religione Cattolica diversi dal docente “unico”. Per il resto le classi  che potranno
funzionare  a 27, 30 o 40 ore (nei limiti dell’organico assegnato), saranno tutte rigorosamente
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senza compresenza e senza moduli, cioè con la totale scomparsa degli elementi che ne hanno
finora determinato la qualità. Le 27 ore saranno attuate prevedendo  che uno o più insegnanti
intervengano nella classe giustapponendosi  alle 24 ore del “maestro unico”, (avendo un orario
spezzettato,  spalmato su più classi e in molti casi addirittura su più istituti). Le classi potranno
funzionare fino a 30 ore comprendendo le attività opzionali facoltative di morattiana memoria,
rimaste finora  disapplicate.
Tutto ciò configurerà una situazione di grave confusione e indeterminatezza; la scomparsa
degli attuali modelli pedagogici e didattici arricchiti, che hanno portato l’attuale scuola primaria
ai risultati positivi rilevati anche da autorevoli indagini internazionali.
I  genitori degli alunni delle classi successive alla prima, inoltre,  hanno a suo tempo scelto un
modello orario e un progetto di scuola che dal prossimo anno sarà stravolto e non saranno più
garantite  le condizioni minime che permettono una didattica di qualità.

CHE FARE?
Invitiamo i Collegi dei docenti, nell’esercizio pieno della loro autonomia,  a  pronunciarsi
attraverso delibere che chiariscano la inapplicabilità di una circolare che non ha ancora
concluso il suo iter procedurale (parere della Conferenza Unificato Stato-Regioni e Consiglio di
Stato).
Forti della loro autonomia,  i docenti possono anche promuovere  incontri preliminari alle
iscrizioni con le famiglie dei bambini interessate alle iscrizioni alla scuola primaria per illustrare
il POF definito all’inizio di questo anno scolastico con particolare riguardo alle  motivazioni
pedagogiche che ispirano l’utilizzo della compresenza, la modularità, la didattica laboratoriale.
Nel corso di tali incontri è d’uopo sconsigliare ai genitori la scelta dell’anticipo alla luce del fatto
che l’indicazione di assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace
inserimento nelle condizioni prefigurate dagli interventi di politica scolastica è destinata ad
essere disattesa.
Si potranno invitare i genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi prime:
! a chiedere espressamente la conferma del POF in vigore
! a scegliere il modello orario più lungo possibile
! a specificare che si intende scegliere un modello che garantisce compresenze, moduli,
laboratori
! ad esigere che tale richiesta venga formalizzata e protocollata.

Poiché il MIUR non prevede alcuna conferma dell’iscrizione alla classi successive alla prima, si
potranno invitare anche i genitori di questi  alunni a richiedere la conferma del modello orario
ed organizzativo scelto negli anni precedenti, diffidando l’amministrazione a modificarli
unilateralmente.

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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONTENUTO
La CM n. 4 del 15 gennaio 2009 precisa che le famiglie devono presentare entro il 28 febbraio
2009 la domanda di iscrizione alla scuola media per il tramite della scuola elementare
attualmente frequentata dall’alunno.
Negli istituti comprensivi l’iscrizione alla scuola media avviene d’ufficio, senza domanda da
parte dei genitori, i quali, in ogni caso possono scegliere altra scuola media  (e allora devono
presentare domanda entro il suddetto termine). La domanda sarà trasmessa dalla scuola
elementare di provenienza alla scuola media prescelta entro i cinque giorni successivi al 28
febbraio. Le scuole medie presentano alle famiglie una offerta formativa di tempo normale o di
tempo prolungato.
Il tempo normale corrisponde a 30 ore (29 ore + 1 di approfondimento di italiano), mentre il
tempo prolungato corrisponde a 36 ore, prolungabili eccezionalmente a 40, solo se autorizzate
dall’Ufficio scolastico regionale. L’attivazione del tempo prolungato avverrà solo alle seguenti
condizioni: richiesta delle famiglie, disponibilità di adeguate strutture e attrezzature, l’impegno
dell’ente locale ad assicurare la mensa, almeno due rientri pomeridiani.
Le famiglie possono scegliere, all’atto delle iscrizioni,  il cosiddetto “inglese potenziato”, cioè
che le 2 ore della seconda lingua comunitaria non vengano svolte e vengano attribuite
all’insegnamento di inglese che passerebbe così a 5 ore settimanali. L’accettazione di questa
scelta è subordinata all’ assenza di personale di ruolo di seconda lingua nella scuola e all’
assenza di esubero del personale di seconda lingua a livello provinciale. Le 2 ore di seconda
lingua possono essere utilizzate, su decisone delle scuole,  anche per potenziare l’italiano per
gli alunni stranieri,  sempre nei limiti di disponibilità di organico e in assenza di esubero di
docenti di seconda lingua comunitaria.
Gli alunni con cittadinanza non italiana, per i quali esiste l’obbligo di istruzione, saranno inseriti
nelle classi, anche in corso d’anno, secondo la normativa vigente (art. 45 DPR 394/99).
I Consigli di istituto debbono rendere noti i criteri per le precedenze nell’accettazione delle
domande in casi di eccedenza delle stesse in una stessa scuola.

IL NOSTRO GIUDIZIO
Si conferma nella CM delle iscrizioni quanto andiamo denunciando in questi ultimi mesi circa gli
effetti negativi sull’offerta formativa agli alunni e sull’organico del personale Docente e Ata.
L’offerta formativa si presenta impoverita sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato.
Si prospetta la scomparsa della seconda lingua comunitaria, dal momento che si lascia libera
scelta alle famiglie di farne a meno a favore dell’inglese. Ciò crea un evidente svantaggio per i
nostri alunni rispetto ai loro coetanei europei che dispongono di una seconda lingua
comunitaria. Sul versante dell’organico si colpiscono gravemente gli insegnanti di seconda
lingua comunitaria. E, sempre sul versante dell’organico, si intuisce che le cattedre di lettere
saranno costituite da un insegnate su due classi.
Per quanto riguarda il tempo prolungato si può dire che le condizioni capestro che vengono
poste alla base della sua attivazione di fatto ne avviano il superamento (nello schema di
regolamento sul riassetto ordinamentale la cosa è più esplicita laddove si prevede che non
possano essere attivate nuove classi prime che non facciano parte di un intero corso). Inoltre
lo schema di tempo prolungato che si prospetta è privo di compresenze e di attività
diversificate secondo il modello finora conosciuto.

CHE FARE?
Occorre adoperarsi affinché l’offerta formativa sia la più ricca possibile.
Nel tempo normale occorre fare in modo che l’offerta della seconda lingua comunitaria sia
mantenuta e che le famiglie siano orientate a tale scelta anche in assenza di insegnanti di
seconda lingua nella stessa scuola. Ciò al fine di salvaguardare i parametri della cultura e della
formazione europea.
Anche l’offerta di tempo prolungato va in ogni caso presentata come occasione di tempo lungo
a scuola, tempo cioè che può favorire la crescita di quella fascia di utenza priva di altri mezzi
per la crescita culturale e di cittadinanza.
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“STRUMENTO MUSICALE”
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I CONTENUTI
Per il terzo anno consecutivo nella circolare non vi è alcun accenno alle modalità di iscrizione ai
corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado. L’omissione appare quest’anno
particolarmente grave, tenuto conto delle ipotizzate novità in merito alla definizione del tempo-
scuola.

I corsi ad indirizzo musicale sono regolati dal D.M. 201 del 6 agosto 1999. Per quanto riguarda
gli aspetti connessi alle procedure di iscrizioni, l’art. 2 del decreto prevede che:
” Possono frequentare un corso ad indirizzo musicale gli alunni che all’atto dell’iscrizione
abbiano manifestato la volontà di frequentare tali corsi e che abbiano sostenuto un’apposita
prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola
” Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo
i criteri generali dettati per la formazione delle classi.

Assai più complessa è la definizione del monte ore destinato allo strumento musicale.
Premesso che anche la bozza di regolamento sul I ciclo conferma l’impianto ordinamentale
dell’indirizzo musicale, così come definito dal DM 201/99, e che l’insegnamento dello strumento
si colloca oltre l’orario obbligatorio (art. 5 comma 8), la norma attualmente in vigore è l’art. 23
del D.Lgs. 226/05, (del quale la bozza di regolamento, peraltro, non prevede l’esplicita
abrogazione) che stabilisce:
” La quota oraria destinata ai corsi ad indirizzo musicale è obbligatoria per gli studenti che
frequentano tali corsi;
” Tale quota oraria obbligatoria è aggiuntiva rispetto al monte ore obbligatorio previsto per
tutti gli studenti;
” Tale quota oraria obbligatoria deve essere detratta dalle ore opzionali e facoltative (4 ore
settimanali) previste per la secondaria di I grado.

IL NOSTRO GIUDIZIO
Il fatto che nella circolare non venga esplicitato il riferimento alle scuole ad indirizzo musicale
non può essere in alcun modo interpretato come una marginalizzazione e/o scomparsa di
questa importante tipologia di offerta.
Chiederemo al ministero di indicare una scadenza unica entro cui effettuare la prova
orientativo-attitudinale e una successiva scadenza, per gli alunni che non abbiano superato
tale prova e che desiderino iscriversi ad altra scuola, così come avveniva fino a pochi anni fa.
E’ evidente che la conferma della vigenza dell’art. 23 del D.Lgs. 226/05 riguardo alla
definizione del monte ore dei corsi ad indirizzo musicale avrebbe effetti notevolissimi, poiché si
avrebbe una indiretta conferma che l’art. 10 del D.Lgs. 59/04, che prevede la presenza di un
orario obbligatorio ed un orario opzionale e facoltativo, sarebbe ancora in vigore.

CHE FARE?
Appare opportuno che le scuole, nell’ambito delle attività di informazione ed orientamento,
ribadiscano l’esistenza di tale opportunità e che la quota oraria destinata allo strumento
musicale è obbligatoria, che si colloca oltre le 30 ore previste per le classi funzionanti con
“tempo scuola ordinario” e che tale insegnamento rientra nelle attività curriculari.
Si consiglia di indicare in 3 ore settimanali la quota oraria destinata al corso ad indirizzo
musicale.

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ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

I CONTENUTI
Il paragrafo 10 della circolare e due ulteriori sottocapitoli 10.1 e 10.2 sono interamente
dedicati agli alunni con cittadinanza non italiana.
Si richiamano i diritti costituzionali  e quelli  sanciti dalla normativa di dieci anni fa sul diritto-
dovere all’istruzione per poi ricordare, nella logica della sussidiarietà, di stringere intese con gli
Enti Locali “….per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica
straniera…….”. ( concetto successivamente ribadito e approfondito ancora nel paragrafo 10.2
Accordi di rete e intese territoriali, quasi dimenticando che il DPR 275 risale al 1999 e che
l’opportunità di stringere reti inter o intra istituzionali è un’opportunità per le scuole che va
oltre l’ipotesi di diaspora degli alunni con cittadinanza non italiana!)
Questo concetto se da un lato rimanda a scelte autonome,  dall’altro prospetta soluzioni facili e
superficiali  per un problema certamente grave come quello della concentrazione della
presenza di alunni stranieri in alcune scuole o quello connesso della “fuga” degli autoctoni dalle
istituzioni scolastiche in cui si registrano alte percentuali di figli della migrazione.
Ancora, gli alunni stranieri sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età
anagrafica, fatta salva una discrezionalità in merito ai criteri da definire in seno al Collegio dei
docenti.
Nulla di nuovo se non fosse che gli stessi Collegi potranno valutare che “…l’assegnazione
definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza
linguistica all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento….utilizzando le eventuali
ulteriori disponibilità dell’organico d’istituto”.

IL NOSTRO GIUDIZIO
Mai tanta attenzione era stata posta agli alunni “stranieri” nelle precedenti circolari sulle
iscrizioni. Una attenzione che potrebbe deporre a favore di questo Governo per la sensibilità
verso un fenomeno che “….ha assunto già da tempo le caratteristiche strutturali, che la scuola
ha affrontato nella sua complessità con esperienze di innovazione”
Ma risultano evidenti i limiti dell’impostazione prescelta dal Miur, che riducono la conoscenza
dell’italiano  a strumento necessario alla prima comunicazione (e qui siamo nell’ovvio) e non
come lingua necessaria per lo studio delle discipline o degli aspetti che riguardano i curricoli.
Chi eventualmente  ritenesse opportuno operare nella direzione indicata dalla circolare ( un
prima alfabetizzazione precedente all’attribuzione definitiva alla classe), con quali risorse  potrà
farsi carico dei bisogni specifici degli apprendenti non italofoni,  quando l’organico sarà solo ed
esclusivamente impegnato nella didattica frontale? Dovremo ipotizzare, laddove gli EELL
fossero disponibili, una delega a personale esterno come per gli alunni disabili?
In questi anni le scuole hanno lavorato molto per arrivare a definire una “Via italiana
all’integrazione”,e forse ci stavano riuscendo. Ora rischiano di perdersi nei sentieri della
localizzazione dei diritti e della banalizzazione. Non si possono fornire risposte semplici a
problemi complessi e quello dell’integrazione è uno dei più complessi; non si possono
affrontare problemi complessi senza un intervento di sistema da parte dell’amministrazione e
soprattutto non si possono effettuare operazioni di qualità senza risorse a disposizione e con
una politica che invece di investire taglia.

CHE FARE?
Sono molte le citazioni che vengono fatte nella circolare, ma poche le cose veramente
operative e quindi la situazione sostanzialmente non cambia rispetto al passato.
Vanno senz’altro evitate le “classi ponte” che rappresentano un fatto di inciviltà intollerabile in
una scuola laica e plurale; non crediamo che saranno molte le scuole che per condizioni
economiche potranno attivarle, ma anche quelle poche vanno affrontate con una battaglia
culturale fortissima che dai collegi docenti si estenda a tutta la popolazione scolastica.
Così come va evitato di concentrare in alcune classi o tipologie di corsi la presenza di questi
alunni.
Prevediamo che potranno esserci situazioni in cui le domande di iscrizione di alunni immigrati
possano essere rifiutate con la scusa del sovraffollamento. Anche in questo caso, per altro
disciplinato con molte ambiguità, è soprattutto l’organizzazione sindacale (la CGIL) che si deve
fa carico di una iniziativa di mobilitazione e di sensibilizzazione delle coscienze degli abitanti dei
quartieri delle scuole coinvolte.
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I CONTENUTI
La circolare sulle iscrizioni recepisce le modifiche apportate con l’art. 64 della legge 133/08 alla
norma sull’obbligo di istruzione, attraverso le quali è stato definitivamente abrogato l’obbligo
ad iscriversi alla sola scuola secondaria superiore, essendo stato reso possibile assolverlo
anche iscrivendosi ai percorsi sperimentali triennali, anche gestiti dalla sola formazione
professionale regionale.
Per il prossimo anno scolastico, dunque, gli studenti in uscita dalla scuola media si ritroveranno
davanti ad una scelta: iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi
sperimentali triennali. Il tutto in regime di obbligo di istruzione sancito e “controllato” fino
all’età di 16 anni.
Ma, mentre nel primo caso è evidenziato che gli alunni dovranno consegnare le domande alla
scuola media di provenienza, la quale poi la inoltrerà alla scuola secondaria prescelta, nell’altro
caso le famiglie dovranno solo assicurare che il proprio figlio continuerà nei corsi triennali, i
quali tuttavia non iniziano necessariamente a settembre.
Gli uffici scolastici regionali, in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, sono tenuti a individuare
piani di azione per ostacolare qualsiasi forma di dispersione scolastica in special modo nelle
zone dove questo fenomeno è maggiormente presente. Viene inoltre ribadita la necessità di
una anagrafe degli studenti quale strumento di controllo per l’assolvimento dell’obbligo
d’istruzione.
Vi è anche un richiamo alle scuole perché si impegnino a garantire eventuali rientri dai corsi
triennali, ma non si ha ancora una disposizione precisa in merito
Sul versante degli ordinamenti, invece, il rinvio di un anno delle modifiche di ordinamento
connesse ai tagli, non ha portato grandi cambiamenti, per cui l’offerta formativa ( numero e
tipologia degli indirizzi, durata,orari e contenuti dei percorsi) rimane invariata e gli alunni
potranno iscriversi anche per l’anno scolastico 2009/10 alla scuola secondaria superiore
attualmente vigente.

IL NOSTRO GIUDIZIO
Le indicazioni che vengono date nella circolare in riferimento alla verifica dell’assolvimento
dell’obbligo sono enunciazioni di principio, prive di indicazioni operative. Il dirigente della
scuola media viene individuato quale  responsabile della verifica dell’assolvimento dell’obbligo
d’istruzione e può richiedere anche l’intervento delle autorità giudiziarie in caso di
inadempienza. Ma mentre questa responsabilità  della scuola media  ha un qualche grado di
fattibilità nei riguardi di chi si iscrive ad una scuola di secondo grado, essa è del tutto aleatoria
nei confronti di quei ragazzi  orientati alla frequenza di percorsi triennali sperimentali .
Occorre, infatti, tenere presente che i percorsi triennali ad oggi, per motivi organizzativi e di
finanziamento, non hanno mai rispettato la tempistica scolastica, creando così le condizioni per
alimentare ulteriormente spazi di dispersione proprio nei confronti di quell’utenza debole che
maggiormente avrebbe bisogno di essere seguita con maggiore attenzione. Si continua a voler
dare a questi corsi una valenza formativa pari a quella della scuola al fine dell’assolvimento
dell’obbligo d’istruzione ma continuano a rivelarsi deboli, non solo sul versante  formativo ma
anche su quello organizzativo.
Per questo occorre prestare molta attenzione a come verranno informate le famiglie in merito
alle iscrizioni a questo grado di scuola: con la possibilità di iscriversi anche ai cosiddetti
percorsi sperimentali triennali siamo in una situazione binaria, che tende a separare gli alunni
più deboli da quelli più forti, scolasticamente ma anche socialmente.
Con simili spiragli di evasione, è ben poca cosa il ricorso alla cosiddetta anagrafe degli studenti
ed inutile tutto il filosofare che la Circolare fa sulla dispersione scolastica e sulla necessità di
contrastarla.
Già negli scorsi anni avevamo denunciato  come prevedere modi e tempi diversi e
indeterminati nel corso dell’anno scolastico, anziché contenere il rischio della dispersione,
contribuisse ad aggravarlo: una volta usciti dalla media inferiore, quelli che non si dovessero
iscrivere alla secondaria superiore, rischiano di rimanere “per strada” per un tempo indefinito.
Il che rende difficile non solo il controllo sull’assolvimento effettivo dell’obbligo ma anche il loro
recupero in percorsi formativi successivi.

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CHE FARE?
Non è separando i giovani che il problema degli abbandoni e della dispersione si risolve, ma
organizzando una offerta scolastica in grado di assumere la responsabilità di affrontare un
problema che, prima che scolastico, è sociale.
Vanno attivate, all’interno della scuola secondaria superiore, modalità didattiche che meglio
rispondano alla necessità di ridurre il grave fenomeno degli abbandoni e della dispersione,
presente in particolare nei primi due anni. Ci sembra infatti che questa sia una soluzione
pratica assai più sicura delle affermazioni generiche sul tema della dispersione.
E’ opportuno, inoltre, trovare strumenti e intese, anche interistituzionali, affinché tutti gli
studenti in obbligo d’istruzione, anche quelli che hanno scelto i percorsi sperimentali triennali,
frequentino dal primo giorno dell’anno scolastico un percorso d’istruzione. La possibilità di
assolvere l’obbligo d’istruzione anche in sistemi formativi regionali, impegna, infatti, le Regioni
e gli Enti locali a garantire che  il diritto all’istruzione  possa essere assolto con pari dignità
anche in questi sistemi.
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CORSI PER ADULTI

I CONTENUTI
Il termine per l’iscrizione ai corsi d’istruzione  per adulti, per la prima volta dalla loro istituzione
è il medesimo di tutte le altre iscrizioni :28 febbraio 2009.
Con formale provvedimento per ogni allievo accolto, è possibile accettare altre domande entro
l’inizio delle lezioni.

IL NOSTRO GIUDIZIO
La scadenza del 28 febbraio per le iscrizioni degli adulti è una misura negativa e punitiva per
gli adulti, che hanno problematiche del tutto diverse dagli allievi in età scolare.
Già negli anni passati avevamo denunciato, insieme alle associazioni ed ai maggiori esperti,
che la scadenza del 31 maggio, prevista negli anni scorsi, era un serio problema in particolare
per gli adulti più deboli, che vanno individuati e sollecitati ad iscriversi. Non solo, non si è
conservata quella scadenza, ma si è ritenuto addirittura di  anticiparla al 28 febbraio!
E’ evidente che con questa scadenza si vuole ulteriormente impoverire se non eliminare di
fatto l’offerta educativa e formativa per gli adulti.
Oscura risulta la deroga a questa data, subordinata a un discrezionale  “formale provvedimento
per ogni allievo accolto”  per accogliere le domande anche dopo tale data ma prima dell’inizio
delle lezioni.
La scelta, operata negli ultimi provvedimenti, di definire l’organico sulla serie storica degli
adulti scrutinati, da noi fortemente contestata, aveva già determinato, in peius, i parametri che
consentono l’ordinato svolgimento delle attività propedeutiche all’anno scolastico.
Non si giustifica quindi questa  ulteriore rigidità sulla data delle iscrizioni su un segmento
formativo così delicato, se non come paravento per nascondere gli effettivi tagli  che lo
distruggeranno.
Scelta deplorevole per un  paese come  il nostro, con la più bassa percentuale in Europa di
adulti in formazione.
Non si tiene in alcun conto le specificità di questo segmento e si continuano a considerare gli
adulti alla stregua degli studenti dei corsi ordinari, senza considerare che gli adulti  coinvolti in
tali percorsi sono persone il più delle volte estranee alla tempistica scolastica e risulta ormai
intollerabile che ad esse si continui a pensare in termini meramente burocratico amministrativi.
L’alfabetizzazione della popolazione adulta costituisce ormai una vera e propria emergenza,
culturale e sociale, che si vuole in tutti i modi negare.

CHE FARE?
La costituzione dei nuovi Centri d’istruzione per adulti (Cpia) porterà in questa fase
sicuramente conseguenze anche alle  iscrizioni in questo settore formativo.
È importante che gli attuali CTP, che confluiranno nei Cpia, si attivino per una ampia e diffusa
informazione sui cambiamenti che subirà questo settore formativo.
I corsi che saranno attivati dal nuovo anno, sulla base delle indicazioni del Piano
Programmatico, avranno un organico molto ridimensionato, visto che sarà costituto non sulla
base delle iscrizioni ma sulla base degli scrutinati degli ultimi anni.
E’ necessario, quindi, non solo mettere in atto azioni d’informazione nei confronti di
quell’utenza debole che per natura è già lontana da queste richieste, considerando i tempi
limitati a disposizione.  Ribadiamo che il termine ultimo per le iscrizioni è quest’anno il 28
febbraio e dopo quella data saranno permesse iscrizioni solo su condizione. È da prevedere,
quindi, che nel periodo fra il 28 febbraio e l’inizio dei corsi, si potranno iscrivere un limitato
numero di adulti, dato l’organico limitato e già definito a febbraio.
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IL RUOLO DELLE SEGRETERIE: UN’INFORMAZIONE CHIARA E
TRASPARENTE A BENEFICIO DELL’UTENZA

I CONTENUTI
La C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 raccoglie le istruzioni ministeriali diramate annualmente alle
scuole statali in tema di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado. La circolare,
completa anche di proposte di modelli di domanda distinti per ordine di scuola, richiama tutte
le norme che fanno da corollario all’accoglimento delle domande, come ad esempio la legge
sulla privacy (Decreto legislativo 196/2003), e alla formazione delle classi (regolamenti per
attuativi per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo).

IL NOSTRO GIUDIZIO
Consideriamo un fatto molto negativo che creerà problemi il ritardo nell’emanazione della
circolare. Infatti, la scadenza del 28 febbraio fa slittare in avanti le operazioni conseguenti:
definizione degli organici e mobilità del personale. Questo ritardo di un mese farà coincidere
più scadenze nello stesso periodo con un impatto negativo sull’organizzazione del lavoro delle
segreterie, coinvolte nel pesante lavoro di immissione dei dati, fino a condizionare il regolare
avvio del prossimo anno scolastico.
Al personale Ata si chiede un lavoro sempre più complesso e di qualità, ma il datore di lavoro
sembra dimenticarsene ogni volta che ci sono scadenze importanti: rinnovo del Ccnl e
approvazione della finanziaria. In queste occasioni il personale Ata diventa solo e sempre una
spesa da tagliare come dimostrano le recenti norme del governo sulla scuola.
Continua l’impegno della FLC per arrivare a soluzioni positive per alleggerire il lavoro delle
segreterie e qualificare le risorse professionali. Per fare questo servono: volontà politica,
semplificazione delle procedure e adeguati riconoscimenti sul piano economico e contrattuale.

CHE FARE?
Non ci sono particolari novità da segnalare sul versante degli adempimenti amministrativi, ma
è chiaro che le segreterie hanno un ruolo importante nella gestione di questa partita. Infatti,
anche quest’anno, e più del solito, avranno da svolgere un ruolo delicato nel rapporto con
l’utenza.
È doveroso, quindi, da parte del datore di lavoro formare/informare il personale coinvolto nelle
iscrizioni degli alunni, metterlo in grado di saper leggere le procedure e saper orientare
l’utenza mettendola nelle condizioni di fare scelte consapevoli, cogliendo al meglio le
opportunità del POF.

Occorre pertanto che amministrativi e Dsga, tramite la dirigenza, siano coinvolti e messi a
conoscenza in modo approfondito dei contenuti della circolare, delle diverse opzioni che
saranno presentate ai genitori, delle loro ricadute sul piano organizzativo, ecc., sapendo che la
modulistica con la quale si raccoglieranno le richieste dei genitori potrà essere diversificata, a
seconda di quanto predisposto dalla scuola autonoma, che può prendere a riferimento quanto
ad esempio prodotto dalle associazioni dei  genitori, che mirano a far emergere una domanda
di tempo scuola disteso e ricco (compresenze, laboratori, attività di recupero e sostegno). In
nessun caso la modulistica allegata alla circolare è,quindi, da considerarsi vincolante, ma solo
una proposta.
Il Dsga dovrebbe prevedere misure organizzative tali da supportare in ogni modo possibile le
persone su cui grava questo lavoro particolarmente impegnativo.
La finalità dell’unità dei servizi è quella di erogare servizi di qualità a beneficio dell’utenza.
Dunque, dare un’informazione puntuale e trasparente è la missione dell’unità dei servizi.
Laddove possibile si potrebbero individuare, attraverso la contrattazione di istituto, forme di
riconoscimento per l’aggravio di lavoro che a diversi livelli coinvolge tutto il personale Ata.

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Approfondimenti

LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali mantengono le attribuzioni loro assegnate dai Decreti del ‘74 ora
ricompresi nel Testo Unico delle Leggi sulle scuole ( D.L.vo 297/’94).

Ne riassumiamo brevemente le prerogative:

! Il Consiglio di Circolo o Istituto delibera sull’attività e la vita della scuola: detta indirizzi
per la formulazione del Pof e poi lo adotta; adotta un regolamento sul complesso delle
attività scolastiche (uso delle strutture, delle attrezzature, vigilanza alunni, biblioteca,
patto formativo con famiglie e alunni ecc.); adatta il calendario scolastico; detta criteri
per lo svolgimento delle attività non curricolari e dei viaggi d’istruzione e visite; detta
criteri per stabilire convenzioni e accordi con enti esterni; detta criteri per la formazione
delle classi e per adattare l’orario alle condizioni del contesto territoriale.

! Il Collegio dei Docenti è l’organo tecnico-professionale, con potere deliberante per tutto
ciò che attiene a scelte pedagogico-didattiche. Gli stessi argomenti elencati per il
Consiglio di Circolo o d’Istituto rientrano nelle competenze del Collegio laddove essi
presentino anche aspetti pedagogico-didattici (l’orario, il calendario, le attività non
curricolari, altre attività scolastiche nel rispetto dei criteri del Consiglio di Istituto ecc.).
In particolare,  il Collegio: elabora il Pof, sulla base degli indirizzi del Consiglio; adegua i
programmi di insegnamento, nell’ambito dell’ordinamento, alla situazione della scuola;
formula proposte per l’orario e la formazione delle classi; promuove la sperimentazione;
promuove l’aggiornamento dei Docenti; adotta i libri di testo e ogni altro strumento
didattico anche alternativo ai libri di testo.

! I Consigli di classe, intesi come organismi composti dai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche, mantengono tutti i loro poteri in materia didattica, di
programmazione, sperimentazione, valutazione.
Le prerogative degli Organi Collegiali non sono state superate dal Regolamento dell’Autonomia
ma semmai confermate. E neppure le leggi successive le hanno intaccate. Esse vanno, dunque,
utilizzate perché gli Organi Collegiali continuano ad essere nel pieno della loro potestà e
funzionalità.
Nulla può essere deliberato se non seguendo l’iter di approvazione degli organi dell’istituzione
scolastica.
Gli Organi Collegiali, ciascuno per le proprie competenze, debbono essere utilizzati come
presidio democratico e come garanzia e certezza di percorsi legalmente validi.
Gli strumenti didattici vanno deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base di proposte che
possono provenire dai Consigli di classe;  la valutazione degli apprendimenti periodica e finale
è prerogativa dei Consigli che operano su convocazione, sono presieduti dal Dirigente che
assicura che in caso di voto nessun componente si astenga e ne valida gli atti, deliberano in
composizione perfetta, lasciano traccia su verbale firmato dal Dirigente e dal segretario
verbalizzatore a garanzia degli operatori e dell’utenza.
La Contrattazione d’Istituto, come è apparso via via sempre più chiaro nel corso di questi
ultimi anni, lungi dall’intaccare i poteri degli Organi Collegiali, ha contribuito a fare ulteriore
chiarezza dal momento che ha attribuito le competenze sulle questioni salariali e l’utilizzazione
del personale alle relazioni sindacali di istituto.
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I POTERI DELLA SCUOLA AUTONOMA
Le prerogative degli Organi Collegiali, dicevamo, sono state confermate se non rafforzate
dall’autonomia scolastica varata con l’art.21 della legge 59/97 e attuata con il DPR 275/99.
La Costituzione italiana, ricomprendendo dentro di sé, all’articolo 117, l’autonomia
scolastica, ha ormai dato un alto valore alla stessa, sancendone il rispetto e la non
superabilità.
Ciò significa che, in virtù di quanto è contenuto nel DPR 275/99, gli articoli 3,4,5 e 6
conferiscono alle scuole libertà di scelta in materia organizzativa, didattica e di
sperimentazione ricerca e sviluppo.
Pertanto, come utilizzare il personale assegnato sul piano organizzativo e didattico (commi 1 e
5 art. 5) è prerogativa delle scuole con i loro organi collegiali: ad esempio ciò riguarda
l’introduzione o meno del maestro unico o prevalente nelle scuole primarie, le quali possono
anche decidere di utilizzare maestri diversi in una stessa classe, nell’ambito delle risorse di
personale assegnate.
Così anche sulla questione della valutazione (voto numerico o meno nelle prove scritte e orali
nella scuola del primo ciclo), la scuola con i suoi Organi collegiali ha la prerogativa di adottare
criteri suoi propri (art 4 comma 5 e art 6 comma 1).
Un discorso a parte va fatta sulle Circolari o note ministeriali.
Esse non hanno valore cogente in materia organizzativa, didattica, di sperimentazione ricerca e
sviluppo; hanno solo valore indicativo e di orientamento. Ciò perché le scuole autonome non
sono più  articolazioni del Ministero, ma sono Enti autonomi integrati ma non subordinati, su
quei terreni, al MIUR.
Il riferimento fondamentale in questo senso è esclusivamente la legge.
Diverso è invece il vincolo che deriva dalla quantità di organico, dalle indicazioni e direttive
sulla formazione delle classi ecc.
L’autonomia scolastica, dunque, rimane strumento limpido e allo stesso tempo potente, per
riaffermare le prerogative della scuola e dei suoi professionisti (Dirigenti Scolastici, Docenti e
Ata), senza alcuna subalternità agli organi superiori che possono esercitare il loro potere
gerarchico esclusivamente sulle materie ad essi riservate (organico, risorse, indirizzi di lavoro).

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Hanno curato il fascicolo
Camilla Bernabei – Maria Brigida – Armando Catalano – Gigi Caramia
Diana Cesarin – Paola Coarelli – Beniamino Lami – Pino Patroncini
Domenico Pantaleo, Anna Maria Santoro

Per la parte grafica
Rina Grassi

Il fascicolo è stato chiuso alle ore  17.30  del giorno 19 gennaio 2009

Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Leopoldo Serra 31- 00153 Roma
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Commenti (1)

Circolare n°4 Iscrizioni anno accademico 2009-2010

— Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Istruzione n° 4 sulle iscrizioni all’anno scolastico 2009 2010 – sono state messe in evidenza in rosso o sottolineate le parti  riguardanti l’istituzione del maestro unico e l’attuazione del tempo pieno  —

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per
l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

Circolare n. 4
MIURA00DGOS prot. n. 381/R.U.U Roma, 15 gennaio 2009
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e
alla Formazione delle Regioni
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e
alla Formazione delle Province
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Assessorati all’Istruzione e
alla Formazione dei Comuni
LORO SEDI

(ndr: ho saltato tutto il resto degli indirizzi)

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l’anno scolastico 2009/2010.
Il 28 febbraio 2009 è il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2009-20101. La presente Circolare fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi dei diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie anche con riferimento, nelle parti che qui rilevano, all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Piano Programmatico e alle relative disposizioni applicative.

—————-

1 Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
2
Scuola e famiglia
Le iscrizioni costituiscono un importante adempimento sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale e rappresentano anche l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche, genitori e studenti, e per effettuare, da parte di questi ultimi, scelte significative, la cui valenza spesso va al di là dell’accesso ai percorsi formativi.
Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati.
Valga, al riguardo, il riferimento agli Enti Locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell’educazione degli adulti.
Nell’ambito delle iniziative riguardanti le iscrizioni, sono da considerare le attribuzioni delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, di definizione della rete scolastica, di distribuzione e articolazione dei corsi di studio e di attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nell’attuale periodo di revisione e di riordino del sistema scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle iscrizioni. Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità. Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, in particolare gli istituti tecnici e professionali, si segnala l’opportunità di richiamare l’attenzione delle famiglie sulla rilevanza del ruolo dell’istruzione secondaria sia per l’ingresso negli studi universitari sia ai
fini della transizione dei giovani verso il lavoro e le professioni, anche tenendo conto dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.
All’atto delle iscrizioni le istituzioni scolastiche informano le famiglie in ordine al proprio piano di offerta formativa (POF), realizzando così il primo importante momento di incontro e di collaborazione tra scuola e famiglia.
Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio ad un altro ordine e grado di istruzione segnano l’inizio o la tappa successiva del loro formale percorso educativo e formativo.

Per gli studenti con cittadinanza non italiana costituiscono anche l’avvio o la prosecuzione dell’impegnativo processo di integrazione in una nuova dimensione culturale e sociale. Per l’ iscrizione di minore con genitori separati, nonché per l’esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 2006 n. 54.2

Per l’Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche ad una serie di altri adempimenti e procedure da cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale).
Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

—————-

2 La previsione normativa contenuta nell’articolo 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che:
“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente”.
Indicazioni generali
Gennaio-Febbraio
Nella fase di predisposizione delle operazioni di iscrizione, l’Amministrazione scolastica ai vari livelli territoriali, unitamente alle istituzioni scolastiche, è impegnata a sostenere, orientare e diffondere l’informazione per le famiglie e gli studenti, avvalendosi a tal fine anche di uno specifico e articolato piano di comunicazione3.
Tale piano, che presume il coinvolgimento diretto di tutte le istituzioni scolastiche, prevede una serie di iniziative e di interventi da realizzare, a livello centrale e periferico, con il contributo di appositi organismi e gruppi di lavoro, nonché l’allestimento di un sito dedicato alla conoscenza e alla diffusione delle articolazioni e servizi della scuola
dell’infanzia e dei nuovi assetti e profili ordinamentali del primo ciclo di istruzione.
L’Amministrazione scolastica e le scuole riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, considerato che da esse dipendono la esatta definizione delle consistenze di organico e l’adozione dei modelli organizzativi e operativi del sistema scolastico, la programmazione e la destinazione delle risorse umane nonché la predisposizione della delicata fase dell’accoglienza. Tra l’altro, l’accurata e puntuale gestione delle procedure di iscrizione si rivela di fondamentale importanza per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in quanto da essa dipendono l’aggiornamento e la messa a regime delle anagrafi scolastiche, importante strumento anche per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione e di dispersione.
Marzo-Giugno
A completamento della fase delle iscrizioni e della definizione delle consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, mediante i propri organi collegiali, provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi, riservando particolare cura all’inserimento degli alunni con disabilità (cfr successivo punto 9.) e all’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (cfr successivo punto 10).
In sede di composizione delle classi, si raccomanda particolare attenzione nella individuazione di criteri che non determinino condizioni e situazioni di esclusione o squilibri immotivati.

—————-

3 Cfr la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
Indicazioni specifiche
1. Scuola dell’infanzia
1.1 Un’offerta pluralistica
L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è assicurata da Stato, comuni e scuole paritarie.
In relazione a tale quadro di competenze istituzionali, gli Uffici scolastici regionali attivano, attraverso i propri Uffici territoriali, opportune forme di coordinamento e collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali finalizzate:

  • alla generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda e delle esigenze delle famiglie;
  • alla razionalizzazione dell’offerta educativa da parte delle scuole coinvolte, valorizzando pienamente le risorse disponibili;
  • alla messa a disposizione di risorse e servizi di supporto all’offerta educativa;
  • al controllo del fenomeno delle duplici iscrizioni.

1.2 Una scuola aperta e accogliente
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009.
Il ripristino degli anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle famiglie. Per una corretta attuazione dell’istituto degli anticipi, sono in corso di svolgimento incontri e consultazioni con l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, al fine di pervenire a soluzioni concordate su tutti gli aspetti
della specifica materia.
Nell’ottica suaccennata e anche sulla base delle risultanze di tali collaborazioni, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi Tavoli di confronto volti ad accertare l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti. E’ appena il caso di precisare che la concreta attivazione
degli anticipi è subordinata, nelle scuole statali, alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici.

Sempre al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze delle famiglie, saranno promosse iniziative volte a proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali, l’esperienza delle “sezioni primavera”, ovviamente in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni.
L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
1.3 Orari di funzionamento
Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie (cfr Modello A allegato a titolo indicativo) e tenendo conto delle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattico – organizzativa delle istituzioni scolastiche, così come previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, sono costituite sezioni omogenee, secondo gli orari scelti.
2. Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.
Nei confronti delle bambine e dei bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento. Per una scelta meditata e consapevole, i genitori possono avvalersi, a richiesta, anche delle indicazioni e degli orientamenti da parte delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
L’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e all’offerta formativa. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.
2.1 Il tempo-scuola
Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni dell’orario su sei o cinque giorni settimanali, nonché, compatibilmente con la disponibilità dei servizi, la distribuzione dei rientri pomeridiani.
Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.

Tale modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali, l’unitarietà dell’insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni tra scuola e famiglie.
Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.
In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni
orarie settimanali:
a) classi funzionanti con 24 ore;
b) classi funzionanti con 27 ore, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola;
c) classi funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b);
d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.
Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l’assistenza alla mensa.
In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell’eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre, l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.
2.2 Costituzione delle classi prime
All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario (cfr Modello B allegato a titolo indicativo). Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
L’attivazione del tempo pieno (modello organizzativo unitario, senza articolazione in momenti opzionali e facoltativi), è subordinata alla preliminare, inderogabile condizione dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari, nonché di un numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe. Il tempo pieno richiede, infatti, la disponibilità di idonei ambienti, di attrezzature adeguate, l’esplicito impegno dell’ente locale ad assicurare il servizio di mensa, la frequenza di un congruo numero di alunni.
Con apposito atto di indirizzo, il Ministro dell’istruzione, università e ricerca individuerà i criteri generali intesi ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola primaria, ai quali le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattico – organizzativa, faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi prime, a partire dall’anno scolastico 2009-2010.
2.3 Esami di idoneità per l’accesso anticipato alla seconda classe
Le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.
Per l’anno scolastico 2009-2010 l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, è consentito ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2009.
3. Scuola secondaria di I grado
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2009-2010, gli alunni che terminano nel 2008-2009 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009, alla istituzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire l’opzione verso altra scuola.
All’atto della iscrizione alla istituzione scolastica prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie4.
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4 Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

3.1 Orari di funzionamento
Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni del tempo-scuola. L’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, tiene conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone e delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
b) classi funzionanti con tempo prolungato – 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale – la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’ impegno dell’ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.
All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori possono esprimere la propria preferenza per il tempo scuola ordinario o prolungato (cfr Modello C1 allegato a titolo indicativo).
L’iscrizione al tempo scuola ordinario si intende riferita al modello orario di 30 ore settimanali.
In sede di iscrizione alla prima classe – e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria di I grado – le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (“inglese potenziato”).
Le ore riservate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.
3.2 Formazione delle classi e preferenze delle famiglie
Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle classi, si procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse preferenze espresse, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse di organico assegnato. In considerazione delle due tipologie di orario – ordinario e a tempo prolungato – le classi sono costituite tenendo conto
delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.
Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
4. Istituti comprensivi
All’interno degli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di scelta delle famiglie relativamente all’insegnamento della religione cattolica e al modello di tempo scuola.
Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del corso di scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009.
5. Scuola secondaria di II grado
Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, sono confermati per l’anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.
Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.
L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 624 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali, nonché le modalità per l’accertamento del rispetto delle norme sull’obbligo di istruzione della durata di dieci anni sono definiti d’intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali. Dovrà essere garantito il passaggio dalla scuola secondaria di I grado ai percorsi triennali senza discontinuità e prevenendo il rischio di dispersione e rendendo
possibile, ove ricorrano le condizioni, il rientro nei percorsi di istruzione anche dopo il primo o il secondo anno dei percorsi triennali. Un primo elenco delle qualifiche di riferimento a livello nazionale dei predetti percorsi è contenuto nell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, recepito con decreto 20 dicembre 2006 adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (G.U. n. 15 del 23 gennaio 2007).
Le suddette intese dovranno comprendere, altresì, modalità, strumenti e tempi per consentire ai dirigenti delle scuole secondarie di I grado puntuali verifiche in ordine all’iscrizione ai predetti percorsi sperimentali da parte di alunni provenienti dalla propria scuola.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.  Per quanto riguarda la vigilanza sull’assolvimento di tale diritto/dovere, si richiamano le norme di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica (Cfr Modello C2 allegato a titolo indicativo), è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie5.
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, dovranno essere trasmesse – per il tramite della scuola di appartenenza – all’istituto secondario di II grado prescelto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2009.
Le domande di iscrizione devono essere rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la previsione delle situazioni di organico.
Tuttavia, nella previsione che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di conseguenza, si renda necessario far pervenire ad altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, non più di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto in cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’invio immediato della stessa, d’intesa con le famiglie, agli istituti indicati in subordine.
Per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti la formale manifestazione da parte della famiglia di impegno all’iscrizione a tale percorso. Sulla base di tale formale impegno, il dirigente, a tempo debito, procederà all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.
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5 Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale
15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

6. Domande di iscrizione in eccedenza
Non sempre vi è il perfetto equilibrio nel rapporto tra domande di iscrizione e offerta formativa. La disponibilità di posti, di strutture e di servizi può, infatti, non consentire il totale accoglimento delle richieste da parte delle famiglie. In previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, in apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente mediante affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione nel sito web dell’istituzione scolastica.
Per quanto riguarda in particolare, la scuola dell’infanzia, potranno essere attivate, da parte degli Uffici scolastici provinciali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Qualora i dirigenti scolastici accertino definitivamente l’impossibilità di accogliere le domande in eccedenza, d’intesa con le famiglie si adoperano per l’invio immediato delle stesse ad altre scuole dei territori limitrofi.
Considerato che le domande di iscrizione alle scuole secondarie sono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dallo studente, la quale, procede d’ufficio al relativo invio agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie produrre una seconda domanda direttamente ad altri istituti, né a questi ultimi riceverle se non per il tramite della scuola di provenienza.
7. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare un’efficace azione di prevenzione, ponendo particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio e a quelle fasce di utenza che presentano maggiori criticità.
Nell’espletamento di tale compito i predetti Uffici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, prevedendo la pianificazione degli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

7.1 L’evasione scolastica
Le nuove emergenze in termini di evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre a monitorare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con riferimento all’istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione, ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
7.2 Il ruolo delle scuole
Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati:
a) verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
b) attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.
7.3 L’anagrafe degli studenti
La messa a punto dell’anagrafe degli studenti costituisce un’importante base di partenza per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità e l’efficienza delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l’integrazione dei dati, compresi quelli relativi ai percorsi sperimentali di formazione professionale.
Data la rilevanza della materia delle iscrizioni per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza.
Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
8. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le seguenti istruzioni.
La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola presso cui è stata effettuata l’iscrizione, il quale valuta l’esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo “nulla osta”.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuto trasferimento.
9. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche per procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c e Sentenza corte Cost. n° 226/01).
Si rammenta inoltre che detti alunni, qualora agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (OM n. 90/01, art. 11, comma 12).
10. Alunni con cittadinanza non italiana
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione.
Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. In tale ottica, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
L’articolo 45 del DPR n. 394/1999 fornisce, tra l’altro, criteri relativi all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi. La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ribadisce che “I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell’obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell’obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni “6.
Si richiama, pertanto, l’attenzione non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d’anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione.
Si evidenzia soprattutto il fatto che in taluni casi vi è il concreto rischio di evasione dell’obbligo, di avvio precoce al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio.
Per completezza di esposizione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

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6 Decreto Ministero dell’Interno, 23 Aprile 2007.

10.1 Assegnazione alle classi
In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2 del DPR n.394/1999, dei criteri di seguito riportati:
a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;
c) corso di studi eventualmente seguito;
d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.
Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell’art. 192, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che così recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto
per l’idoneità alla classe cui aspirano”.
I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.
Occorre comunque che l’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.
Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato Regolamento n. 394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.
Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d’anno di stranieri (art. 45, comma 2, DPR 31.8.1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l’approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche DPR n. 394/1999, art. 45, comma 4).
10.2 Accordi di rete e intese territoriali
È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr DPR 31 agosto 1999 n. 394, art. 45, commi 3 e 5).
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.
Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano equamente distribuite.
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.
11. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendono provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si sono avvalsi dell’istruzione parentale o che frequentano scuole non statali non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che saranno diramate in materia di valutazione.
12. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni.
La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado.
La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
d) uscita dalla scuola.
La scelta delle attività alternative è effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.
13. Corsi per adulti
Il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 2007, è fissato al 28 febbraio 2009. La fissazione del succitato termine mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Resta inteso comunque che, attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 28 febbraio 2009 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2009-2010.
14. Privacy e trattamento dei dati sensibili
Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentementeric hiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
In relazione a tanto, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, n. 305.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali Regionali e i Dirigenti Scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, le iniziative e le attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo sono coinvolti ed interessati alla delicata incombenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. Dutto)
16
Allegato mod. A
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla Scuola dell’infanzia
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di 􀄿padre 􀄿madre 􀄿tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________
(cognome e nome)
a codesta scuola dell’infanzia ____________________________ per l’a.s. 2009-10
(denominazione della scuola)
chiede di avvalersi di:
􀄿 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
􀄿 orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
􀄿 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
chiede altresì di avvalersi:
􀄿 dell’anticipo (per i nati entro 30 aprile 2007) subordinatamente alla disponibilità di
posti e alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- _l_ bambin_ _______________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino 􀄿italiano 􀄿 altro (indicare nazionalità)___________________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ____ tel. ________ ______________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 􀄿sì 􀄿no
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
17
Allegato Mod. B
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di 􀄿padre 􀄿madre 􀄿tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ _________________________________________
(cognome e nome)
alla classe prima di codesta scuola ___________________ per l’a.s. 2009-10 oppure
chiede di avvalersi:
􀄿 dell’ anticipo (per i nati entro 30 aprile 2004)
Indica in ordine di preferenza (da 1 – prima scelta – a 4)
􀄿 24 ore settimanali 􀄿 27 ore settimanali
􀄿 fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola)
􀄿 tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strutture e alla
disponibilità di organico)
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino 􀄿italiano 􀄿 altro (indicare nazionalità)______________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ____________
- proviene dalla scuola dell’infanzia _______________________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 􀄿sì 􀄿no
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
18
Allegato Mod. C1
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di I grado
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di 􀄿padre 􀄿madre 􀄿tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________
(cognome e nome)
alla classe prima di codesta scuola ________________________ per l’a.s. 2009-10
esprime la seguente preferenza (da 1 – prima scelta – a 3):
􀄿 orario ordinario di 30 ore
􀄿 tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla
presenza di servizi e strutture)
􀄿 tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico, alla
presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori)
In sostituzione delle seconda lingua comunitaria e subordinatamente all’esistenza delle condizioni
di organico e organizzative della scuola può essere chiesto “l’inglese potenziato”.
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino 􀄿italiano 􀄿 altro (indicare nazionalità)__________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ______________
- proviene dalla scuola primaria _____________________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
19
Allegato Mod. C2
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di II grado
Al Dirigente scolastico del________________________________________________
(Denominazione dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di 􀄿padre 􀄿madre 􀄿tutore
(cognome e nome)
CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_ ____________________________________________
(cognome e nome)
alla classe 1.a di codesto istituto ___________________________ per l’a.s. 2009-10
in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto
istituto, CHIEDE in ordine di preferenza i seguenti istituti:
1. Liceo/istituto ______________________________ via _________________
2. Liceo/istituto ______________________________ via _________________
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che:
- l’alunn_ _____________________________________ _____________________
(cognome e nome) (codice fiscale)
- è nat_ a __________________________________ il _______________________
- è cittadino 􀄿italiano 􀄿 altro (indicare nazionalità)__________________________________
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ______________
- proviene dalla scuola secondaria _____________________________
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
________________________ e _____________________
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. _______________________ ____________________ ____________________
2. _______________________ ____________________ ____________________
3. _______________________ ____________________ ____________________
4. _______________________ ____________________ ____________________
5. _______________________ ____________________ ____________________
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)
- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare
è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni
per usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
- Di non aver prodotto domanda ad altro istituto.
Firma di autocertificazione
_____________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)
Data _____________ firma _________________________________
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305
20
Allegato Mod. D
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2009/2010
Alunno _________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.
9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti
comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno
se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 􀄿
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 􀄿
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
oppure
Firma:________________________________
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)
Data ___________________
Scuola __________________________________ Classe _____ Sezione ______
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984,
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio
1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.
21
Allegato Mod. E
Alunno __________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 􀄿
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 􀄿
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 􀄿
D)USCITA DALLA SCUOLA 􀄿
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)
Firma:________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato
dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)
oppure
Firma:________________________________
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)
________________________________________
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato
la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Data __________

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Programma del COMITATO GROTTAROSSA

  • Finalità del Comitato
  • Iniziative del Comitato
  • Attività di promozione delle iniziative al fine di mantenere una visibilità verso i media

Finalità

La finalità principale del Comitato è l’impegno a non lasciare che venga percepita come ineluttabile l’attuazione del “Decreto Gelmini“, mettendo in evidenza le contraddizioni e le limitazioni dovute ai tagli indiscriminati e non a una razionalizzazione della spesa, opponendosi con fermezza al contenuto della normativa nell’intento di non farla applicare.
Il secondo impegno del Comitato, non certo in ordine di importanza ma puramente di urgenza, è quello di dare un contributo al miglioramento della scuola pubblica nel suo insieme, sia appoggiando la richiesta di miglioramento delle strutture sia sollecitando il potenziamento degli strumenti educativi (computer, laboratori ecc..).
Nell’ambito dell’impegno per un miglioramento della scuola, il Comitato darà il suo sostegno nella richiesta di riesaminare la legge depositata in Parlamento nell’Ottobre 2006, (relativa a “Norme generali sul Sistema Educativo di Istruzione Statale nella Scuola di Base e nella Scuola Superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Nidi d’Infanzia”), elaborata e condivisa dai Comitati per una Buona Scuola composti da genitori, insegnanti, studenti, da tutto il territorio nazionale.

Iniziative del Comitato

Aderire alle iniziative del coordinamento di Roma nord, partecipare alle iniziative che ci sembrano valide, mantenere una comunicazione stretta con il coordinamento cittadino “non rubateci il futuro” e con il coordinamento nazionale attraverso la collaborazione con retescuole.
Mantenere uno stretto contatto con le iniziative del corpo docente nell’intento di un lavoro comune nel contrasto alla normativa, valorizzando la composizione attuale della scuola come una comunità di docenti-genitori-alunni.
Sostenere il pensiero di una scuola che deve essere portatrice di valori sociali alti.
Rendersi visibili agli altri genitori ed ai media per nutrire e per ribadire il nostro intento.
Simulare cosa avverrebbe con l’attuazione del decreto in una classe.
Divulgare la qualità dell’attuale percorso formativo (che andrebbe perso) approfondendone gli aspetti meno visibili (per esempio cosa c’è dietro la gita, il teatro, l’uscita formativa – il prima e il dopo, la preparazione e la discussione con gli alunni oppure come viene preparata una lezione.
Sottolineare come l’attuale programma scolastico del ciclo elementare, così ricco di stimoli, sia frutto dello studio, della professionalità e dell’interazione tra i membri del corpo docente.

Attività di promozione delle iniziative al fine di mantenere una visibilità verso i media

Promuovere e divulgare le proposte degli studenti universitari in favore della scuola primaria;
Proporre alle insegnanti, sostenendole, l’organizzazione di lezioni all’aperto in un giorno del fine settimana – sul modello di ciò che sta avvenendo nelle Università – in luoghi che possano suscitare l’interesse di giornali locali.;
Produrre un piccolo documento chiarificatore da diffondere nelle scuole materne
di zona;
Verificare e monitorare lo stato degli edifici e delle strutture scolastiche (per es. l’agibilità) frequentate dai nostri figli e promuovere tutte le iniziative e le misure che possano garantire loro la sicurezza e salute, ai sensi della normativa vigente (verifica Piani di emergenza delle scuole e procedure di evacuazione in caso di incendio)

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Manifestazione del 29 novembre

Questo video è stato realizzato da Erasmo Catavolo il 29 novembre in occasione della manifestazione in difesa della scuola pubblica

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Comitato Grottarossa in difesa della scuola pubblica

Il Comitato Grottarossa è nato spontaneamente il 18 novembre tra i genitori della scuola Grottarossa, plesso dell’Istituto comprensivo Castelseprio,  a Roma.

I genitori, alla luce delle leggi approvate ultimamente sulla scuola e dei cambiamenti che esse produrranno sui propri figli e sulla società in cui si troveranno a vivere, hanno deciso di opporsi fermamente a ciò che sembra uno smantellamento della scuola pubblica in favore di una educazione e di una formazione elitaria e discriminante.

Nella sua prima riunione il comitato Grottarossa

  • ha eletto una portavoce: Silvia Amato
  • ha accolto la proposta di collegarsi al Coordinamento scuole Roma Nord e al coordinamento cittadino Non Rubateci il futuro
  • ha deciso di organizzare 2 gruppi di lavoro
  1. uno con lo scopo di redigere un programma
  2. l’altro con lo scopo di produrre un documento ufficiale da presentare al Ministero della Pubblica Istruzione e per conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati con il quale rendere noti i motivi della sua opposizione alla attuale legge sulla scuola

Il primo documento prodotto dal comitato Grottarossa è stata una dichiarazione d’intenti letta da Andrea Cambilargiu, rappresentante dei genitori, al Consiglio D’Istituto Castelseprio il 19 novembre:

DICHIARAZIONE D’INTENTI

Sempre il 19 novembre  altre due rappresentanti del Comitato, Cecilia Tavanti e Cristiana Zecchi, hanno partecipato ad una assemblea organizzata dall’Istituto Comprensivo Parco di Vejo  alla quale partecipavano

Albertina Soriano – Senatrice, XIII e XIV Commissione del Senato,
Paola Frassinetti – Vicepresidente Commissione Cultura della Camera,
Paolo Mazzoli – Presidente ASAL (Associazione Scuole Pubbliche Lazio)
Elisa Marzia Vitaliano – dirigente scolastico.

RELAZIONE ASSEMBLEA DEL 19/11/08 SCUOLA PARCO DI VEIO


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